Calamità naturali: le disposizioni per le agevolazioni previdenziali nel settore agricolo

Fornite le indicazioni per i beneficiari del Fondo di solidarietà nazionale (INPS, circolare 16 giugno 2025, n. 103).

L’INPS ha illustrato le disposizioni per l’applicazione delle agevolazioni previdenziali nel settore agricolo dei danni subiti da calamità naturali e da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali. In sostanza, l’INPS ha fornito indicazioni utili per i beneficiari del Fondo di solidarietà nazionale in cui sono stanziate le risorse finanziarie necessarie per azionare gli interventi finanziari in seguito agli eventi aversi sopra citati.

Il Fondo in questione prevede le seguenti tipologie di intervento:

– interventi ex ante di tipo assicurativo;
– interventi compensativi ex post esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel -Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
– interventi compensativi ex post, che consistono in contributi in conto capitale concessi a titolo di indennizzo in caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte; 
– interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

In particolare, l’INPS ha comunicato che dal 16 giugno 2025 (data di pubblicazione della circolare in commento), saranno progressivamente resi disponibili, nel Cassetto previdenziale del contribuente, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria che dispone il riconoscimento degli esoneri in parola) che potranno essere utilizzati dai datori di lavoro agricolo e dai lavoratori autonomi agricoli, che hanno subito danni relativi a eventi per i quali è stata prevista la concessione di aiuti compensativi.

Fondo Espero: pubblicata la circolare informativa di adesione per il personale scolastico

L’iscrizione riguarda il personale assunto dopo il 1° gennaio 2019

La Flc-Cgil ha reso noto, tramite comunicato, la pubblicazione della circolare n. 133215 dell’11 giugno 2025 relativa all’avvio delle nuove procedure di adesione al Fondo Espero, secondo il principio del consenso informato. Il provvedimento scaturisce dalla Legge di Bilancio 2018 e dall’intesa, sottoscritta il 16 novembre 2023, tra Aran e le OO.SS. che hanno istituito il fondo. Il provvedimento, come evidenziato dalle OO.SS. viene attivato in ritardo a causa di alcuni problemi riguardanti la riservatezza dei dati emersi nel corso delle interlocuzioni tra Ministero dell’istruzione e del merito, Ministero economia e finanza e il garante della privacy.

 

Nella fattispecie, la procedura di iscrizione al fondo riguarda il personale della scuola assunto dopo il 1° gennaio 2019 a tempo indeterminato che riceverà un’informatica dall’Amministrazione, se già in servizio a tempo indeterminato o al momento dell’assunzione. Successivamente, le scuole registreranno sulla piattaforma SIDI la data entro la quale hanno consegnato i documenti. Da quel momento in poi parte il conteggio di 9 mesi nel corso dei quali ogni lavoratore può autonomamente comunicare al Fondo, mediante l’istanza disponibile nell’area Polis, se desiderano aderire o meno.

 

Inoltre, entro il 10 del mese successivo allo scadere dei 9 mesi, l’Amministrazione scolastica comunicherà ai diretti interessati l’avvenuta adesione, compreso il link al sito al fine di poter esercitare, entro 30 giorni, il diritto di recesso o perfezionare l’iscrizione. 

Decreto fiscale: le novità in Gazzetta Ufficiale

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138/2025. Il documento modifica il trattamento fiscale di particolari spese per lavoratori dipendenti e autonomi, aggiorna le regole sul riporto delle perdite, le disposizioni sulle società estere controllate e la documentazione sui disallineamenti da ibridi. Vengono previste, inoltre, la proroga per l’approvazione delle delibere IMU, nuove norme per le agevolazioni sul biodiesel, modifiche allo split payment e differimenti di termini fiscali.

Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi
Con il nuovo Decreto fiscale (articolo 1) vengono apportate numerose modifiche al TUIR:

  • all’articolo 17, comma 1, lettera g-ter) viene soppressa la parte che include le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo;

  • all’articolo 51, comma 5 dopo le parole “I rimborsi delle spese” vengono inserite le seguenti: “, sostenute nel territorio dello Stato,”;

  • all’articolo 54 vendono inseriti tre nuovi commi: Comma 2-bis “In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera  b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″. Comma 3-bis “gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”. Comma 3-ter “Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel  sistema ordinistico di cui all’articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi”;

  • all’articolo 54-ter viene aggiunto il comma 5-bis “Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″.

  • all’articolo 54-septies viene aggiunto il comma 6-bis: la deducibilità delle spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea sostenute nel territorio dello Stato), comprese quelle sostenute direttamente come committente o rimborsate analiticamente a dipendenti o altri lavoratori autonomi, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili;

  • all’articolo 109 vengono inseriti i comma 5-bis e 5-ter: le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i relativi rimborsi analitici, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili. Le stesse spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) sostenute nel territorio dello Stato per prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi, nonché i relativi rimborsi analitici, sono deducibili alle condizioni del comma 5-bis;

  • l’articolo 1, comma 81, lettera b) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è abrogato.

Al TUIR sono apportate altre modifiche riguardo al regime di riporto delle perdite (articolo 2 D.L. n. 84/2025).
In particolare, la formula per la riduzione dell’importo delle perdite riportabili viene modificata da un prodotto tra conferimenti/versamenti e un rapporto tra valori patrimoniali a un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite (Articolo 84, comma 3-ter).
Analoga modifica viene introdotta per il riporto delle perdite in caso di fusioni, sostituendo la formula precedente con un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione (Articolo 172, comma 7).
Infine, viene stabilito che alla società conferitaria si applichino le disposizioni di cui all’articolo 173, comma 10, riferendosi alla società beneficiaria della scissione e al patrimonio netto dell’ultimo bilancio chiuso prima del conferimento (nuovo comma 5-bis articolo 176).

All’articolo 3 del nuovo Decreto fiscale vengono, poi, introdotte modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, prevedendo l’eliminazione del riferimento alle entità “collegate”. Tale modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, prevede anche modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate, intervenendo sull’articolo 167 del TUIR. Nello specifico viene modificato il criterio di calcolo per l’allocazione di un importo e viene stabilito che la tassazione effettiva debba essere considerata non inferiore al 15% per i soggetti controllanti che, rispetto alle loro controllate estere, corrispondono un importo pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio, nel rispetto delle direttive UE. Questo importo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Vengono anche aggiunte specificazioni per includere nell’imposta estera pagata anche l’imposta minima nazionale equivalente dovuta dal soggetto controllato non residente

A seguire, l’articolo 6 del nuovo decreto stabilisce che i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote IMU possono farlo entro il 15 settembre 2025.

L’articolo 8, poi, apporta modificazioni alla decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore.

L’articolo 10 modifica la normativa IVA eliminando una specifica previsione relativa allo “split payment“, con decorrenza dal 1° luglio 2025.

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 12, le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, vengono considerate tempestive se presentate entro l’8 novembre 2024.

 

Infine, per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari (articolo 13 decreto fiscale).

Cipl Edilizia Artigianato Rieti: siglato il rinnovo



Confermate e rielaborate le indennità speciali previste dal Cipl di settore


Il giorno 28 maggio 2025 Anaepa Confartigianato e Feneal-Uil,  Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato il rinnovo del CIPL  per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Rieti, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.


Le principali novità riguardano la disciplina delle indennità speciali:


a) per l’indennità di mensa gli importi sono rimodulati come segue:

















Livello Dal 1° aprile 2025
OPERAI

(su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria)

0,95
IMPIEGATI (su base giornaliera) 7,65
IMPIEGATI CALCESTRUZZO

(su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria)

1,09
IMPIEGATI CALCESTRUZZO (su base giornaliera) 8,79

b) è stata prevista un’indennità di trasporto mensile pari al costo degli abbonamenti mensili per i mezzi pubblici urbani ed extraurbani utilizzati per il tragitto casa – lavoro, previa presentazione di adeguata certificazione.


In alternativa al rimborso mensile, qualora raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici sia impossibile o molto difficoltoso, viene riconosciuta un’indennità oraria di trasporto:


0,36 euro a partire dal 1° aprile 2025;
0,37 euro a partire dal 1° ottobre 2025.


c) è stata riconosciuta un’indennità per il lavoro in galleria pari a 0,60 euro per ogni ora di lavoro prestato.


d) è stata riconosciuta l’indennità di reperibilità solo per il periodo in cui il lavoratore è in attesa di una chiamata dell’azienda e il suo importo ammonta a:


40,00 euro giornalieri per i giorni non lavorativi (sabato, domenica, festivi);
30,00 euro settimanali per i giorni feriali: 


e) l’indennità giornaliera di alta montagna per i lavoratori che operano in zone montane è stata prevista a partire dal 1° aprile 2007 nella misura di:
3,32 euro per chi lavora sopra i 1000 metri s.l.m.;
3,87 euro per chi lavora sopra i 1200 metri s.l.m.


f) si stabilisce un’indennità giornaliera per i lavoratori addetti alla guida di automezzi (pulmini, furgoni, ecc.) utilizzati per il trasporto del personale aziendale in trasferta, pari al 5% degli elementi della retribuzione.
Tale indennità è pari al 5% degli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL.


g) è stata prevista un’indennità giornaliera di trasferta per i lavoratori inviati a prestare servizio fuori dal comune di assunzione il cui importo varia in base alla distanza del luogo di lavoro abituale:


-10% se la distanza è tra 15 km e 50 km.
-15% se la distanza è tra 51 km e 100 km.
-20% se la distanza supera i 101 km.
Questa percentuale viene calcolata sugli elementi retributivi per ogni ora di lavoro effettivo.


h) si stabilisce un’indennità di 5,00 euro su base giornaliera per gli addetti alle operazioni di stesura del manto bituminoso.
Viene, infine, stabilito l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari per l’anno 2025.

CCNL Edilizia (Federterziario): stabiliti gli aumenti retributivi



Dal 1° aprile 2025 operano i nuovi minimi retributivi


Con Verbale di accordo firmato il 13 maggio 2025, le Parti sociali Confimi Industria Edilizia, Federcepicostruzioni, Federterziario, Finco, Ugl, Ceuq e Ancl hanno determinato i nuovi minimi, con decorrenza dal 1° aprile 2025, riparametrati su tutti i livelli di inquadramento come stabiliti nella seguente tabella.


























Livelli Minimi dal 1° aprile 2025
VII 2.302,17
VI 2.063,45
V 1.719,54
IV 1.604,90
III 1.490,27
II 1.341,24
I 1.146,36

Posticipo del pensionamento: aggiornamenti sull’incentivo

Fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (INPS, circolare 16 giugno 2025, n. 102).

La Legge di bilancio 2025 (articolo, comma 161, Legge n. 207/2024) ha ampliato la platea dei beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, includendo nella misura anche i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Pertanto, l’incentivo, precedentemente riservato solo ai beneficiari di pensione anticipata flessibile (Quota 102), viene ora estesa anche a chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).

Alla luce di queste modifiche, l’INPS con la circolare in argomento ha illustrato tutte le modalità di applicazione per tutti i settori, inclusi quello domestico e agricolo.

In particolare, i lavoratori interessati devono presentare domanda online all’Istituto, che verificherà i requisiti e comunicherà l’esito entro 30 giorni. Solo dopo l’autorizzazione dell’Istituto, il datore di lavoro potrà applicare l’esonero.

La misura

Possono accedere all’incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che:

– sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) oppure a forme sostitutive o esclusive;
– maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 102) o per la pensione anticipata ordinaria;
– scelgono di continuare a lavorare invece di andare in pensione;
– non sono già titolari di pensione diretta (eccetto Assegno di invalidità);
– non hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia.
L’esonero viene applicato dalla prima data utile per il pensionamento, se la domanda è presentata prima; dal mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la maturazione dei requisiti.

L’incentivo cessa quando il lavoratore:

– revoca la facoltà di rinuncia (possibile una sola volta);
– raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia;
– consegue una pensione diretta.

CCNL Farmacie Private: mobilitazione per il rinnovo

I sindacati reputano gli aumenti salariali proposti da Federfarma insufficienti

Con una nota stampa del 12 giugno 2025, le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno annunciato l’avvio della mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore delle Farmacie Private, a seguito del coordinamento sindacale unitario tenutosi lo scorso 19 maggio.

 

La rottura si è avuta, secondo quanto sostengono i sindacati, per via della posizione assunta da Federfarma che ha ribadito un aumento salariale di 120,00 euro complessivi per i prossimi 3 anni di vigenza contrattuale. La suddetta proposta non è stata ben accolta dalle OO.SS. che hanno sottolineato, invece, l’esigenza di adeguare gli stipendi alla crescente inflazione e alla perdita del potere d’acquisto.

 

Inoltre, le Sigle hanno attivato, il 4 giugno scorso, la procedura di raffreddamento prevista dalla normativa, avviando, di fatto, una mobilitazione più ampia che consiste in una serie di assemblee territoriali, presidi in tutta la Penisola, una grande assemblea di categoria, un pacchetto ore di sciopero e una campagna di comunicazione unitaria e coordinata per informare e sensibilizzare i dipendenti. 

CCNL Oreficeria – Industria: da giugno incrementi retributivi per i dipendenti del settore



Le Parti Sociali si sono incontrate per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2024 


Con accordo siglato il 12 giugno 2025 Confindustria Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno definito gli incrementi retributivi per gli addetti dei settore orafo argentiero e della gioielleria, da applicarsi dal 1° giugno 2025. 


























Livelli Minimi
dal 1° giugno 2025
2a 1.574,39
3a 1.734,59
4a 1.804,87
5a 1.928,22
5a Super 2.058,07
6a 2.212,40
7a 2.405,58

 

IVA per impianto agrivoltaico avanzato: mancanza presupposti per il reverse charge

L’Agenzia delle entrate si sofferma a fornire chiarimenti sul regime fiscale applicabile all’installazione di impianti agrivoltaici e sulla possibilità di assoggettamento al reverse charge (Agenzia delle entrate, risposta 16 giugno 2025, n. 156).

Nel caso prospettato, un contribuente intende realizzare un impianto agrivoltaico avanzato su un terreno in conduzione e chiede se le operazioni di acquisto e installazione di tali impianti possano beneficiare del reverse charge IVA,  come già applicato per i suoi impianti fotovoltaici integrati in serre.

 

Per “impianto agrivoltaico” si intende “un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione”.
Per “sistema agrivoltaico avanzato” si intende “un sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area”.

 

In merito ai profili IVA, l’Agenzia ricorda che l’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del Decreto IVA prevede il reverse charge per “le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

 

La circolare n. 14/E/2015 chiarisce che il Legislatore ha inteso limitare la disposizione ai “fabbricati“, non alla più ampia categoria dei “beni immobili”. La norma si riferisce sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, inclusi quelli di nuova costruzione e le loro parti, nonché gli edifici in corso di costruzione (categoria catastale F3) e le “unità in corso di definizione” (categoria catastale F4).
Non rientrano nella nozione di “edificio” e sono quindi escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto “terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc.”, a meno che questi non costituiscano un “elemento integrante dell’edificio stesso”.
La circolare 37/E/2015 conferma la necessità di un “nesso funzionale rispetto all’edificio (rectius fabbricato)” per l’applicazione del reverse charge in caso di installazione di impianti fotovoltaici. Tale nesso sussiste per gli impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati e per quelli a terra installati sugli edifici e in aree pertinenziali al fabbricato. Pertanto, “gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati, sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono soggetti al meccanismo del reverse charge”.
Al contrario, “l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al meccanismo del reverse charge”.

 

Il descritto “nesso funzionale con l’edificio” non è rinvenibile in linea di principio per gli impianti agrivoltaici con le caratteristiche evidenziate dal contribuente nel caso di specie. Tali impianti sono infatti installati su un terreno agricolo e non sono né funzionali né serventi a un edificio. La loro installazione, pertanto, esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del Decreto IVA.

CCNL Rai: nuovo incontro con i sindacati

Oggetto dell’incontro sono stati Piano Industriale, Rai Way e Modelli Produttivi

In data 6 giugno 2025 si è svolto l’incontro tra le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, e Libersind-Confsal e Rai su Piano Industriale e Immobiliare, Rai Way, Modelli Produttivi e Organico.

Per quanto concerne il Piano industriale l’incontro ha visto la conferma da parte di Rai di tutti i pilastri del Piano Industriale, inclusi il Piano Immobiliare e gli obiettivi industriali ed editoriali. L’Azienda ha ribadito il rispetto del cronoprogramma e la centralità dell’adeguamento degli immobili per la trasformazione di Rai.

Per quanto riguarda Rai Way, l’Azienda ha confermato la sua importanza strategica per il Gruppo, ma ha anche dichiarato di voler dare seguito alla possibilità di alienare il pacchetto azionario di maggioranza detenuto da Rai o di favorire una fusione. Le OO.SS., pur ribadendo le proprie posizioni, hanno espresso forti dubbi sull’effettiva fattibilità di tale operazione, considerandola un asset strategico per Rai e per il Paese e invitando alla massima prudenza.

Altro tema trattato nell’incontro ha riguardato i Modelli Produttivi e l’Organico. Rai ha richiamato le Linee Guida, ma senza fornire dettagli specifici o una scadenza temporale per l’avvio della discussione concreta con le OO.SS., indicando che il confronto potrà iniziare solo dopo la conclusione dei “tavoli di lavoro” interni. Tale impostazione ha generato profonda insoddisfazione e forte protesta da parte dei sindacati, che hanno definito il metodo di confronto “unilaterale e arrogante”. 

Le OO.SS. hanno sollecitato un rapido completamento dei “tavoli di lavoro” e l’inizio di un confronto serrato sui modelli produttivi e organizzativi, ritenendoli essenziali per la difesa dei perimetri occupazionali. 

È stata inoltre richiesta la riapertura di un confronto sulla stabilizzazione dei Giornalisti nelle Reti e sulle ricadute per la figura dell’Autore, nonché sul cosiddetto “Polo Regia“.